Le regole tecniche rivoluzionano l’approccio antiriciclaggio negli studi commerciali

Prima dell’avvento della Regola Tecnica n.2 del CNDCEC, entrata in vigore il 1 gennaio 2020, l’approccio degli studi commerciali in materia di antiriciclaggio era per lo più orientato alla massima estensione prudenziale.
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Anche dove la norma consentiva l’esonero dall’adeguata verifica, come ad esempio nel caso della predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali, molti studi provvedevano comunque a censire tutti i mandati di tutti i clienti e a valutarne il rischio. Questo non tanto per il fatto che le esenzioni del D.Lgs. 231/07 comunque “saltano” in caso di eventuali elementi di sospetto, ma piuttosto per evitare di dimenticare l’adeguata verifica in caso di prestazioni sopravvenute non censite. Tanto per fare un esempio, anche la fugace risposta via mail ad un occasionale quesito fiscale al cliente di un modello 730 diventava una non conformità.

“Le regole tecniche del CNDCEC introducono invece tali e tante semplificazioni, che viene davvero voglia di approfittarne. “

Invece di mappare tutto, da oggi si mappa solo l’indispensabile. Il nuovo approccio, oltre a ridurre il lavoro, la carta e il rischio di errori, appare anche più rispettoso del GDPR perché evita di raccogliere dati superflui.Si potrà quindi in tali casi evitare di compilare il modello di valutazione del rischio e limitarsi ai più agevoli adempimenti di cui alla regola tecnica.
 
Più problematico appare invece rinunciare a copia del documento di identità e al codice fiscale del cliente, che può rendere molto difficoltoso assolvere all’obbligo, che quasi sempre rimane, di segnalazione delle operazioni sospette. In ogni caso, sfruttando la Regola Tecnica, gli studi che ad esempio lavorano molto con le persone fisiche o per il tribunale, quelli che siedono negli ODV o nei collegi sindacali senza revisione, o quelli che svolgono attività scientifica e didattica saranno significativamente alleggeriti.
 
Per adottare l’approccio “minimalista” all’adeguata verifica, occorre però mettere in grado il professionista (o chi per esso) di classificare rapidamente ex ante le prestazioni professionali che compongono il singolo mandato. Per gli studi che seguiamo abbiamo predisposto una apposita checklist, utile anche per documentare l’analisi fatta. Occorre anche che ciascuno in studio segnali tempestivamente alla funzione antiriciclaggio l’esecuzione di eventuali ulteriori prestazioni.
Questo anche per consentirne una corretta valorizzazione e fatturazione. Di conseguenza, la procedura di studio dovrà essere aggiornata e lo staff dovrà essere adeguatamente informato e formato in merito.
Anti-riciclaggio-checklist